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ASSOCIAZIONE "IL CONSORZIO DI AUSONIA" STATUTO capo I - TITOLO SEDE capo II - MEZZI FINANZIARI E SOCI capo III - DEL REGOLAMENTO INTERNO capo IV - DELL'ASSEMBLEA GENERALE capo V- DEL PRESIDENTE capo VI - DEGLI ORGANI capo VII - DURATA DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE capo VIII - ESERCIZIO FINANZIARIO Capo 1 - TITOLO SEDE Art. 1 E' costituita, in conformità alla vigente legislazione un'Associazione denominata "IL CONSORZIO DI AUSONIA" con sede a Napoli, alla Via Calata Trinità Maggiore n°34. Art. 2 L'Associazione
non ha scopo di lucro; ha finalità eclusivamente culturali e socio-economiche.
Essa, infatti, provvederà alla promozione culturale e socio-economica
delle attività lavorative e culturali svolte nel Meridione
d'Italia, più precisamente in quell'area geografica anticamente
denominata "Ausonia" e meglio identificata con le attuali regioni
del basso Lazio (relativamente alle province di Latina e Frosinone), Abruzzo,
Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Lucania, Sicilia, attraverso
la rete informatica Internet e tutte le forme ed iniziative ritenute opportune
a tale scopo. Art. 3 La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. Capo 2 - MEZZI FINANZIARI E SOCI Art. 4 Le
entrate dell'Associazione sono composte da: Art. 5 I proventi di gestione sono reinvestiti nell'attività associativa, alternativamente dovranno essere devoluti ad enti con scopi di beneficenza. Art. 6 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividano le finalità di cui al precedente art. 2. I soci si distinguono in fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quelli che aderiscono all'associazione entro 180 giorni dalla sua costituzione. Art. 7 L'ammissione a socio avviene, su domanda dell'interessato, con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per dimissione o per radiazione. Capo 3 - DEL REGOLAMENTO INTENO Art. 8 La struttura del sito internet, di cui al punto a) dell'art. 2 del presente Statuto, il suo sviluppo nei momenti successivi alla data di creazione nonché l'organizzazione dei servizi di cui al punto f) dell'art. 2 del presente Statuto, nel pieno rispetto dei fini dell'Associazione, sono determinati da un regolamento interno approvato dalla maggioranza dell'Assemblea generale dei soci. Art. 9 Il regolamento fissa le percentuali di risorse acquistate su internet per la pubblicazione del sito, da dedicare alle finalità b), c) ed e) dell'Art. 2 del presente Statuto. Art. 10 Il regolamento dispone una classificazione dei soci ordinari in base al tipo di risorsa da loro usufruita nell'ambito dell'Associazione. Capo 4 - DELL'ASSEMBLEA GENERALE Art. 11 L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci. l'assemblea è convocata dal presidente mediante lettera inviata ai soci con un preavviso di almeno quindici giorni. Art. 12 L'assemblea
straordinaria in seduta straordinaria delibera: Art. 13 L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà inviato tramite lettera a tutti i soci. Le delibere dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le deliberazioni relative alla radiazione dei soci, alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno di un terzo dei soci. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da un altro socio. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. Capo 5 - DEL PRESIDENTE Art. 14 Il
presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione,
sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con
terzi. Il presidente ha inoltre il compito di: Capo
6- DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COMITATO Art. 15 L'Assemblea
elegge il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo
di ventuno soci. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve
essere composta da soci fondatori. Il Consiglio Direttivo: Art. 16 Il
Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea:
Il Collegio dei revisori: Capo 7 - DURATA DEGLI ORGANI E DELL'ASSOCIAZIONE Art. 17 Il Presidente, il Vice-Presidente, ed i membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei revisori durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del quinquennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri provvedono alla sostituzione. Art. 18 L'Associazione ha la durata di anni venti e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. Capo 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 19 L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. |