ASSOCIAZIONE "IL CONSORZIO DI AUSONIA"

STATUTO

capo I - TITOLO SEDE

capo II - MEZZI FINANZIARI E SOCI

capo III - DEL REGOLAMENTO INTERNO

capo IV - DELL'ASSEMBLEA GENERALE

capo V- DEL PRESIDENTE

capo VI - DEGLI ORGANI

capo VII - DURATA DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

capo VIII - ESERCIZIO FINANZIARIO

Capo 1 - TITOLO SEDE

Art. 1

E' costituita, in conformità alla vigente legislazione un'Associazione denominata "IL CONSORZIO DI AUSONIA" con sede a Napoli, alla Via Calata Trinità Maggiore n°34.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro; ha finalità eclusivamente culturali e socio-economiche. Essa, infatti, provvederà alla promozione culturale e socio-economica delle attività lavorative e culturali svolte nel Meridione d'Italia, più precisamente in quell'area geografica anticamente denominata "Ausonia" e meglio identificata con le attuali regioni del basso Lazio (relativamente alle province di Latina e Frosinone), Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Lucania, Sicilia, attraverso la rete informatica Internet e tutte le forme ed iniziative ritenute opportune a tale scopo.
L'Associazione si propone di:
a. realizzare un sito Internet di natura informativa con proprio dominio (s'intende "dominio" un sito internet registrato al tipo di indirizzo di seguito indicato: www.nomedominio.it);
b. provvedere, in tutte le forme consentite, alla promozione socio economica degli associati e della loro attività, anche mediante la pubblicazione, in internet, di dati personali e professionali;
c. promuovere il sito nella rete informatica Internet con ogni strumento lecito a disposizione;
d. organizzare per gli associati corsi di apprendimento e di approfondimento lavorativo e professionale, comprese le nuove tecnologie informatiche in internet;
e. promuovere, sempre nelle forme consentite e tramite il sito internet, le risorse territoriali, stimolare lo spirito di solidarietà sociale e dare spazio a chi voglia, nell'interesse delle comunità locali e del territorio sfruttare le proprie attitudini;
f. promuovere servizi per gli associati attraverso la realizzazione di un punto di collegamento alla rete informatica internet, presso la sede dell'Associazione.

Art. 3

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Capo 2 - MEZZI FINANZIARI E SOCI

Art. 4

Le entrate dell'Associazione sono composte da:
a. le quote dei soci: esse comprendono una quota di iscrizione e una quota periodica annuale, fissata annualmente dal consiglio Direttivo;
b. le tariffe, valutate al costo, per gli interventi sui dati personali e professionali pubblicati nel sito internet o su altri supporti informatici e cartacei (riviste, giornali, manifesti, cartelloni pubblicitari, etc.);
c. contributi dei soci;
d. contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
e. le donazioni,i legati, i lasciti e le erogazioni;
f. i proventi di gestione.
Il Consiglio Direttivo può determinare l'importo della quota periodi annuale in misura proporzionale, per quanto disposto dall'art. 10 del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può determinare l'ammontare di eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci.

Art. 5

I proventi di gestione sono reinvestiti nell'attività associativa, alternativamente dovranno essere devoluti ad enti con scopi di beneficenza.

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti e organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividano le finalità di cui al precedente art. 2. I soci si distinguono in fondatori e ordinari. Sono soci fondatori quelli che aderiscono all'associazione entro 180 giorni dalla sua costituzione.

Art. 7

L'ammissione a socio avviene, su domanda dell'interessato, con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per dimissione o per radiazione.

Capo 3 - DEL REGOLAMENTO INTENO

Art. 8

La struttura del sito internet, di cui al punto a) dell'art. 2 del presente Statuto, il suo sviluppo nei momenti successivi alla data di creazione nonché l'organizzazione dei servizi di cui al punto f) dell'art. 2 del presente Statuto, nel pieno rispetto dei fini dell'Associazione, sono determinati da un regolamento interno approvato dalla maggioranza dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 9

Il regolamento fissa le percentuali di risorse acquistate su internet per la pubblicazione del sito, da dedicare alle finalità b), c) ed e) dell'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 10

Il regolamento dispone una classificazione dei soci ordinari in base al tipo di risorsa da loro usufruita nell'ambito dell'Associazione.

Capo 4 - DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci. l'assemblea è convocata dal presidente mediante lettera inviata ai soci con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 12

L'assemblea straordinaria in seduta straordinaria delibera:
a. delibera sul bilancio annuale;
b. delibera sui programmi pluriennali dell'associazione;
c. elegge i membri del consiglio direttivo;
d. elegge i membri del collegio dei revisori dei conti;
e. decide sulla radiazione dei soci;
f. delibera eventuali modifiche dello statuto;
g. delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 13

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà inviato tramite lettera a tutti i soci. Le delibere dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le deliberazioni relative alla radiazione dei soci, alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno di un terzo dei soci. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da un altro socio. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Capo 5 - DEL PRESIDENTE

Art. 14

Il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con terzi. Il presidente ha inoltre il compito di:
a. convocare e presiedere l'assemblea generale;
b. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo;
c. firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione;
Il presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Capo 6- DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COMITATO
ESECUTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 15

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno soci. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da soci fondatori. Il Consiglio Direttivo:
a. approva i programmi di attività dell'Associazione;

b. predispone e sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
c. elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
d. può eleggere tra i suoi membri il Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da quattro soci determinandone i poteri;
e. può eleggere tra i suoi membri un vice presidente in caso di sua assenza o impedimento;
f. può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario Generale
dell'Associazione;
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea: Il Collegio dei revisori:
a. esamina i bilanci preventivo e consuntivo;

b. compie verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'associazione;
c. esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull'osservanza delle Leggi e del presente statuto.

Capo 7 - DURATA DEGLI ORGANI E DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Il Presidente, il Vice-Presidente, ed i membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei revisori durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del quinquennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri provvedono alla sostituzione.

Art. 18

L'Associazione ha la durata di anni venti e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Capo 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 19

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Home Page